Art. 25
LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073
In vigore dal 23 ago 1962
Edifici demaniali - Manutenzione
Le disposizioni di cui all' del testo, unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1502, ed all'articolo unico della legge 7 gennaio 1958, n. 4, si applicano anche agli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e alle istituzioni universitarie di assistenza.
Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici demaniali in uso perpetuo e gratuito alle Università ed agli enti di cui al precedente comma fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.
Storico versioni
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