Art. 24 · LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

Art. 24

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 23 ago 1962
Approvazione dei progetti. L'approvazione dei progetti relativi alle opere di cui all' della presente legge ha luogo in conformità ai programmi di cui all' con decreto del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico amministrativo secondo la rispettiva competenza stabilita dal decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534. L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
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