Art. 21 · LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

Art. 21

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 13 set 1962
Stipulazione dei mutui. Le Regioni, le Province, i Comuni e le Amministrazioni degli ospedali clinicizzati per fronteggiare i contributi che deliberino di apportare alle spese di cui all'articolo precedente possono contrarre mutui, il cui ammortamento, per capitali ed interessi, è a carico degli Enti stessi. I finanziamenti a favore degli Enti suindicati sono effettuati dalla Cassa depositi e prestiti con criteri di assoluta priorità. Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell' del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, sono autorizzate a concedere anche in deroga ai propri statuti i mutui di cui ai precedente articolo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato sui mutui previsti dai precedenti commi. Qualora i mutui non siano contratti con la Cassa depositi e prestiti, lo Stato interviene per l'ammortamento di mutui contratti con altri Istituti, con contributi pari alla misura del 2 per cento degli interessi . Gli Enti che abbiano ottenuto mutui garantiti dallo Stato sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria ad una delle Aziende di credito previste dal citato del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.
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