Art. 19 · LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

Art. 19

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 23 ago 1962
Provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno a favore dell'istruzione tecnica In funzione degli interventi di sviluppo economico, il Comitato dei ministri, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a promuovere e finanziare nei settori dell'istruzione e dell'addestramento professionale programmi e iniziative per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati, anche a carattere straordinario, in relazione a particolari esigenze di trasformazione ambientale. Con l'autorizzazione del Comitato dei ministri la Cassa può anche assumere partecipazioni in Enti che intendano svolgere attività di preparazione professionale in rispondenza alle su citate esigenze. Il Comitato d'intesa col Ministero della pubblica istruzione può altresì autorizzare la Cassa a promuovere e finanziare istituzioni ed attività a carattere sociale ed educativo.
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