Art. 11 · LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

Art. 11

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 23 ago 1962
Emanazione delle nuove norme regolamentari per i progetti delle scuole secondarie. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per il tesoro e per la sanità, il nuovo regolamento per la compilazione dei progetti per la costruzione degli edifici destinati alle scuole per il completamento dell'obbligo e alle scuole secondarie di ogni tipo.
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