Art. 1 · LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

Art. 1

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 25 dic 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Incremento e proroga dei programmi dell'edilizia scolastica - Ripartizione dei contributi per tipi di scuole. Il programma di finanziamento a favore dell'edilizia scolastica, previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, è prorogato al 30 giugno 1965 con le modifiche di cui alla presente legge.(5) Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per lire 4.250 milioni nell'esercizio 1962-63, per lire 4.250 milioni nell'esercizio 1963-64 e per lire 3.250 milioni nell'esercizio 1964-65, comprensivi per i primi due esercizi dei 1.500 milioni di lire autorizzati dalla, legge 9 agosto 1954, n. 645, ripartiti come segue: 1) Per contributi destinati agli edifici della scuola elementare: 1.750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64, e lire 1.500 nell'esercizio 1964-65; 5a 2) per contributi destinati agli edifici delle scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonchè degli istituti professionali: lire 1.750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64, e lire 1.250 milioni nell'esercizio 1964-65; 5a 3) per contributi destinati agli edifici delle scuole in locazione: lire 750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64 e lire 500 milioni nell'esercizio 1964-65. 5a
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073#art-1