Art. 3 · LEGGE 24 luglio 1962, n. 1072

Art. 3

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1072

In vigore dal 23 ago 1962
Le concessioni previste dall', nelle quali, in un anno solare, la produzione media giornaliera complessiva, divisa per il numero dei pozzi produttivi, abbia superato una tonnellata di olio e la produzione media giornaliera di singoli pozzi, parimenti nell'anno solare, abbia superato due tonnellate di olio, sono assoggettate alle disposizioni della legge 11 gennaio 1957, n. 6, a decorrere dal 1 gennaio successivo. A tal fine, per le produzioni di gas naturale si assume l'equivalenza indicata, al secondo comma dell'articolo 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 luglio 1962 SEGNI FANFANI - COLOMBO - BOSCO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1072#art-3