Art. 4 · LEGGE 16 luglio 1962, n. 922

Art. 4

LEGGE 16 luglio 1962, n. 922

In vigore dal 27 lug 1962
La promozione a cancelliere capo di Tribunale o a segretario capo di Procura di seconda classe è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i funzionari che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.
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