Art. 2
LEGGE 16 luglio 1962, n. 922
In vigore dal 27 lug 1962
Alla tabella A, allegata alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, relativa al numero dei funzionari e alla suddivisione per qualifiche è sostituita la tabella I allegata alla presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-07-16;922#art-2