Art. 19
LEGGE 16 luglio 1962, n. 922
In vigore dal 27 lug 1962
All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 12 della presente legge si provvederà:
per l'esercizio 1961-62 con la utilizzazione di una aliquota di lire 170 milioni delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 21 dicembre 1961, n. 1501;
per l'esercizio 1962-63 con riduzione di lire 510 milioni del fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
All'onere derivante dall'applicazione degli della presente legge, valutato in annue lire 2507 milioni, si provvederà con le entrate derivanti dall'applicazione dell' della presente legge.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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