Art. 17
LEGGE 16 luglio 1962, n. 922
In vigore dal 27 lug 1962
Le disposizioni degli hanno decorrenza dal 1 luglio 1962.
Per il periodo anteriore al 1 luglio 1962 è autorizzata la distribuzione di un compenso una tantum di lire 40.000 a ciascun funzionario, in effettivo servizio alla data del 1 gennaio 1962, da prelevare dalle somme disponibili accantonate per i bisogni straordinari degli uffici giudiziari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-07-16;922#art-17