Art. 17 · LEGGE 16 luglio 1962, n. 922

Art. 17

LEGGE 16 luglio 1962, n. 922

In vigore dal 27 lug 1962
Le disposizioni degli hanno decorrenza dal 1 luglio 1962. Per il periodo anteriore al 1 luglio 1962 è autorizzata la distribuzione di un compenso una tantum di lire 40.000 a ciascun funzionario, in effettivo servizio alla data del 1 gennaio 1962, da prelevare dalle somme disponibili accantonate per i bisogni straordinari degli uffici giudiziari.
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