Art. 14
LEGGE 16 luglio 1962, n. 922
In vigore dal 27 lug 1962
Ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ciascun punto del coefficiente di stipendio; sono applicabili ai suddetti funzionari le disposizioni di cui agli della legge 19 aprile 1962, n. 177
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