Art. 12
LEGGE 16 luglio 1962, n. 922
In vigore dal 27 lug 1962
Nella legge 23 ottobre 1960, n. 1196, alle parole "cancelliere capo di Tribunale o segretario capo di Procura" sono sostituite le seguenti: "cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura di seconda classe".
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