Art. 12 · LEGGE 16 luglio 1962, n. 922

Art. 12

LEGGE 16 luglio 1962, n. 922

In vigore dal 27 lug 1962
Nella legge 23 ottobre 1960, n. 1196, alle parole "cancelliere capo di Tribunale o segretario capo di Procura" sono sostituite le seguenti: "cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura di seconda classe".
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