Art. 11 · LEGGE 16 luglio 1962, n. 922

Art. 11

LEGGE 16 luglio 1962, n. 922

In vigore dal 27 lug 1962
I funzionari che in applicazione delle disposizioni della presente legge dovrebbero assumere come denominazione una qualifica diversa da quella attuale conservano questa ultima ad personam fermo il coefficiente di stipendio in godimento. Essi possono essere destinati a ricoprire posti corrispondenti al coefficiente di stipendio in godimento.
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