Art. 1 · LEGGE 16 luglio 1962, n. 922

Art. 1

LEGGE 16 luglio 1962, n. 922

In vigore dal 27 lug 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L' della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente: "La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche: cancelliere capo della Corte suprema di cassazione, segretario capo della Procura generale presso la Corte suprema di cassazione, cancelliere capo di Corte di appello e segretario capo di Procura generale presso la Corte di appello; cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe; cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura della Repubblica di seconda classe; cancelliere capo di Pretura. La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche: cancelliere e segretario di prima classe; cancelliere e segretario di seconda classe; vice cancelliere e vice segretario".
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