Art. 5 · LEGGE 13 giugno 1962, n. 855

Art. 5

LEGGE 13 giugno 1962, n. 855

In vigore dal 7 ago 1962
Le Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza sono facoltate, per i contratti di acquisto, permuta e locazione degli immobili, a far ricorso in ogni caso alla trattativa privata, tenuto conto della particolare natura dei contratti stessi. Parimenti gli atti e i contratti relativi alla gestione e manutenzione degli immobili possono essere stipulati senz'altro a trattativa privata, salvo che l'importo di essi superi le lire 4.500.000, nel qual caso la trattativa privata è ammessa quando ricorrano le condizioni previste dalle norme vigenti. La costruzione di nuovi fabbricati su aree di proprietà delle Casse pensioni sarà aggiudicata a mezzo di asta pubblica o appalto concorso, con unica gara o con gare distinte per l'aggiudicazione del progetto e per l'esecuzione dell'opera. I versamenti degli importi relativi ai depositi connessi alla locazione dei beni immobili di proprietà delle Casse pensioni saranno effettuati direttamente alle Casse stesse. Nei casi di acquisto di fabbricati ultimati o in corso di costruzione le trattative preliminari per l'istruttoria dell'offerta di vendita e il procedimento amministrativo per la stipula del relativo contratto possono aver luogo rispettivamente prima dell'ultimazione della costruzione ovvero prima della ultimazione delle opere di cui ai primo comma del precedente .
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