Art. 4 · LEGGE 13 giugno 1962, n. 855

Art. 4

LEGGE 13 giugno 1962, n. 855

In vigore dal 7 ago 1962
L'acquisto di fabbricati su progetto è consentito solo nel caso di immobili, il cui prezzo, per area e costruzione, non sia inferiore, nel complesso, a lire 1.200.000.000, e sempre che la parte offerente sia già proprietaria dell'area. L'acquisto sarà regolato dalle norme del Codice civile sulla compravendita di cose future.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-06-13;855#art-4