Art. 16 · LEGGE 13 giugno 1962, n. 855

Art. 16

LEGGE 13 giugno 1962, n. 855

In vigore dal 7 ago 1962
Per quanto concerne la redazione degli atti, le iscrizioni e rinnovazioni ipotecarie e per quanto altro si riferisce e consegue alla stipulazione dei contratti, di cui al precedente articolo, si applicano per le Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza le norme vigenti per la Cassa depositi e prestiti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 giugno 1962 SEGNI FANFANI - TREMELLONI - BOSCO - TAVIANI - TRABUCCHI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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