Art. 15 · LEGGE 13 giugno 1962, n. 855

Art. 15

LEGGE 13 giugno 1962, n. 855

In vigore dal 7 ago 1962
Per i contratti di assegnazione e di mutuo edilizio individuale nonchè di riscatto per alloggi di cooperative edilizie finanziate dalle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, ricevuti ai sensi dell'articolo 151 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, dall'impiegato all'uopo delegato dalla anzidetta Direzione generale, il diritto proporzionale, previsto dal secondo comma del menzionato articolo 151, è versato dagli interessati alla Cassa pensioni mutuante. I fondi costituiti con i versamenti del diritto proporzionale di cui sopra sono amministrati con le norme da stabilirsi mediante decreto del Ministro per il tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-06-13;855#art-15