Art. 11 · LEGGE 13 giugno 1962, n. 855

Art. 11

LEGGE 13 giugno 1962, n. 855

In vigore dal 7 ago 1962
L'erogazione dei prestiti garantiti con delegazioni, sempre che non siano assistiti da contributo statale o regionale può essere effettuata - anche se si tratti di mutui destinati ad esecuzione di opere - anticipatamente e per l'intero ammontare della somma mutuata su richiesta dell'Ente mutuatario e previo nulla osta del prefetto, il quale vigilerà affinchè la somma mutuata raggiunga lo scopo per il quale il prestito è stato concesso. Ai prestiti diversamente garantiti, sempre che non siano assistiti dal contributo statale o regionale, la norma di cui al precedente comma è applicabile quando l'anticipata erogazione non pregiudica le garanzie.
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