Art. 10
LEGGE 13 giugno 1962, n. 855
In vigore dal 7 ago 1962
Gli atti di delega da rilasciarsi a garanzia dei mutui dovranno contenere l'attestazione del prefetto che vi è capienza nel cespite al quale l'atto si riferisce.
Tale attestazione sostituisce il benestare del prefetto previsto dall'articolo 32 del decreto presidenziale 4 febbraio 1955, n. 72.
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