Art. 9 · LEGGE 12 giugno 1962, n. 567

Art. 9

LEGGE 12 giugno 1962, n. 567

In vigore dal 15 lug 1962
Sono vietate le regalie, le prestazioni gratuite, le onoranze e qualsiasi compenso dovuto dall'affittuario a qualsiasi titolo oltre il canone di affitto; sono nulle di diritto le eventuali relative pattuizioni.
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