Art. 7 · LEGGE 12 giugno 1962, n. 567

Art. 7

LEGGE 12 giugno 1962, n. 567

In vigore dal 9 mar 1971
Qualora il canone convenuto non sia contenuto, sia all'inizio che nel corso del contratto, entro i limiti determinati dalla commissione tecnica provinciale o dalla commissione centrale, ai sensi dei precedenti articoli, ciascuna delle parti può adire durante il quadriennio di applicazione delle tabelle, la sezione specializzata agraria presso il tribunale la quale determinerà il nuovo canone entro i limiti suddetti con riferimento alle caratteristiche concrete del fondo ed in relazione alla zona agraria in cui esso è ubicato .
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