Art. 17 · LEGGE 12 giugno 1962, n. 567

Art. 17

LEGGE 12 giugno 1962, n. 567

In vigore dal 15 lug 1962
In deroga a quanto disposto dagli , le tabelle dei canoni di cui all', per le annate agrarie 1961-62 e 1962-63, saranno determinate, secondo i criteri indicati nel medesimo , dalle Commissioni tecniche provinciali per l'equo canone, attualmente esistenti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di inosservanza di tale termine, si applica quanto disposto dai commi terzo, quarto e quinto dell' della legge 3 giugno 1949, n. 321.
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