Art. 12 · LEGGE 12 giugno 1962, n. 567

Art. 12

LEGGE 12 giugno 1962, n. 567

In vigore dal 15 lug 1962
La riduzione del canone di cui agli articoli 1635, comma primo, secondo e terzo, e 1636 del Codice civile, è ammessa in relazione a ciascuna annata agraria a favore dell'affittuario, qualora per caso fortuito si verifichi perimento di frutti non ancora separati o mancata produzione di essi, in misura non inferiore al terzo della normale produzione.
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