Art. 9 · LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

Art. 9

LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

In vigore dal 18 lug 1962
In relazione alle esigenze tecniche degli interventi, possono essere assunti impegni anche in eccedenza alla autorizzazione di spesa relativa all'esercizio in corso, ma non oltre l'ammontare degli stanziamenti dei due esercizi successivi. Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziate, sono riportate negli esercizi successivi. Le somme comunque introitate per capitali o per interessi saranno utilizzate per impegni rientranti nel piano.
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