Art. 39 · LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

Art. 39

LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

In vigore dal 18 lug 1962
Al prefinanziamento di 5 miliardi previsto dall' si fa fronte con un'aliquota del fondo di cui al capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-1960, in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64. All'onere di 40 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-1963 si provvede per 5 miliardi con una aliquota del fondo di cui al capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-1961 in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64; per 17,5 miliardi con riduzione del fondo di cui al capitolo n. 545 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-1962; e per 17,5 miliardi con un'aliquota del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso stanziato nel detto stato di previsione per l'esercizio 1962-63. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, 11 giugno 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI - MEDICI - CODACCI - PISANELLI - PASTORE - TAVIANI - BOSCO - LA MALFA - TRABUCCHI - TREMELLONI - ANDREOTTI - GUI - SULLO - RUMOR - MATTARELLA - CORBELLINI - COLOMBO - BERTINELLI - PRETI - MACRELLI - BO - JERVOLINO - FOLCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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