Art. 37
LEGGE 11 giugno 1962, n. 588
In vigore dal 18 lug 1962
Al fine di rafforzare la struttura commerciale della Regione saranno disposti interventi intesi:
a) a promuovere e a finanziare l'istituzione di borse merci e di esperimenti di aste, il miglioramento dei servizi di informazione commerciale, lo svolgimento di campagne pubblicitarie e la partecipazione a manifestazioni fieristiche;
b) ad assumere a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge gli oneri a cui gli enti che ne hanno facoltà debbono far fronte per l'istituzione di magazzini generali nell'ambito delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione e nei centri di maggiore interesse commerciale;
c) a concedere contributi, nella misura non superiore al 4 per cento, nel pagamento degli interessi per crediti a medio termine relativi a nuovi impianti o all'ammodernamento delle strutture commerciali esistenti, compresi i mezzi per trasporto merci in conto proprio, nonchè le navi specificamente attrezzate per il traghetto di automezzi commerciali e turistici da e per la Sardegna.
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