Art. 37 · LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

Art. 37

LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

In vigore dal 18 lug 1962
Al fine di rafforzare la struttura commerciale della Regione saranno disposti interventi intesi: a) a promuovere e a finanziare l'istituzione di borse merci e di esperimenti di aste, il miglioramento dei servizi di informazione commerciale, lo svolgimento di campagne pubblicitarie e la partecipazione a manifestazioni fieristiche; b) ad assumere a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge gli oneri a cui gli enti che ne hanno facoltà debbono far fronte per l'istituzione di magazzini generali nell'ambito delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione e nei centri di maggiore interesse commerciale; c) a concedere contributi, nella misura non superiore al 4 per cento, nel pagamento degli interessi per crediti a medio termine relativi a nuovi impianti o all'ammodernamento delle strutture commerciali esistenti, compresi i mezzi per trasporto merci in conto proprio, nonchè le navi specificamente attrezzate per il traghetto di automezzi commerciali e turistici da e per la Sardegna.
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