Art. 36
LEGGE 11 giugno 1962, n. 588
In vigore dal 18 lug 1962
È autorizzata la costituzione presso un istituto di credito, in base ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e l'istituto medesimo, di un fondo per la concessione di prestiti alle aziende di artigianato artistico.
È altresì autorizzata la concessione di contributi per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica e artistica alla produzione artigiana e per la creazione di una efficiente organizzazione commerciale.
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