Art. 3 · LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

Art. 3

LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

In vigore dal 18 lug 1962
Ogni deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in attuazione della presente legge deve essere adottata con il concorso della Regione autonoma della Sardegna. A questi effetti il Comitato dei Ministri è integrato dal Presidente della Giunta regionale. Alle sedute del Comitato dei Ministri partecipa senza diritto a voto, un assessore designato dalla Giunta regionale.
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