Art. 28 · LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

Art. 28

LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

In vigore dal 18 lug 1962
È autorizzata l'assunzione della parte di oneri, non esperta dal contributo della Cassa per il Mezzogiorno, per la costruzione di opere e servizi di attrezzatura nelle aree di sviluppo industriale o nei nuclei di industrializzazione che saranno istituiti in Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell' della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni ed integrazioni.
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