Art. 24
LEGGE 11 giugno 1962, n. 588
In vigore dal 18 lug 1962
Al fine di promuovere e favorire le cooperative di mercato costituite fra i produttori agricoli è autorizzata:
a) la concessione di contributi per l'allestimento di attrezzature di mercato e di impianti di lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita diretta del prodotti, nonchè per la istituzione di mercati all'ingrosso, a termine dell' della legge 25 marzo 1959, n. 225; tali contributi sono concessi fino al
limita massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;
b) la concessione di anticipazioni agli istituti di credito, dai
regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti stessi, per la concessione di prestiti, a un tasso non superiore al 3 per cento, per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui alla lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-06-11;588#art-24