Art. 24 · LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

Art. 24

LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

In vigore dal 18 lug 1962
Al fine di promuovere e favorire le cooperative di mercato costituite fra i produttori agricoli è autorizzata: a) la concessione di contributi per l'allestimento di attrezzature di mercato e di impianti di lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita diretta del prodotti, nonchè per la istituzione di mercati all'ingrosso, a termine dell' della legge 25 marzo 1959, n. 225; tali contributi sono concessi fino al limita massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; b) la concessione di anticipazioni agli istituti di credito, dai regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti stessi, per la concessione di prestiti, a un tasso non superiore al 3 per cento, per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui alla lettera a).
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