Art. 23 · LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

Art. 23

LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

In vigore dal 18 lug 1962
È autorizzata l'assunzione degli oneri relativi alla sistemazione di terreni non sufficientemente valorizzati di proprietà degli enti locali, fino al limite massimo del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. A tal fine gli enti interessati presenteranno piani in cui sia previsto, a seconda delle caratteristiche delle singole zone: a) la formazione di unità agricole o agro-pastorali o agro-silvo-pastorali da cedersi, con la procedura e le agevolazioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, a persone singole o associate, che dedichino abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e all'esercizio della pastorizia; b) la cessione all'Azienda delle foreste demaniali della Regione di quelle zone in cui siano necessari interventi di rimboschimento; c) la trasformazione in zone pascolive o il miglioramento delle zone pascolive esistenti. Per la parte non coperta dagli interventi di cui al primo comma del presente articolo, è autorizzata altresì la concessione di contributi nel pagamento degli interessi per operazioni di credito da contrarre dagli enti locali interessati, imputando a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge la differenza di interessi fra il tasso effettivo e quello del 2 per cento a carico dei mutuatari. Per la concessione di tali mutui sono autorizzate le necessarie anticipazioni agli istituti di credito da regolare con apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti stessi.
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