Art. 21 · LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

Art. 21

LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

In vigore dal 18 lug 1962
Per la concessione dei contributi di miglioramento fondiario, le eventuali differenze fra i contributi previsti dalle disposizioni vigenti e quelli previsti dai precedente sono posti a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge.
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