Art. 2 · LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

Art. 2

LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

In vigore dal 18 lug 1962
Le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per gli interventi ordinari e straordinari, ai quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti, rimangono fermi. Restano ferme altresì le attribuzioni e gli oneri della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni e quelle di ogni altro ente pubblico a competenza generale o speciale. Al fine del coordinamento di cui all', i Ministeri e la Cassa per il Mezzogiorno comunicano ai Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e alla Regione autonoma della sardegna le direttive degli interventi e i programmi delle opere di rispettiva competenza da eseguire nel territorio regionale. In conformità agli obiettivi fissati dal piano il Ministro per le partecipazioni statali promuove un programma di intervento delle aziende sottoposte alla sua vigilanza particolarmente orientato verso l'impianto di industrie di base e di trasformazione. Il Comitato dei Ministri esamina le direttive di intervento e i programmi e comunica le decisioni adottate nel merito ai Ministeri e alla Cassa. La relazione annuale sulle attività di coordinamento degli investimenti effettuati e la esposizione dei programmi di massima degli investimenti da effettuarsi nell'anno successivo sono presentate al Parlamento unitamente alla relazione di cui alla legge 18 marzo 1959, n. 101, e trasmesse al Consiglio regionale della Sardegna.
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