Art. 17 · LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

Art. 17

LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

In vigore dal 18 lug 1962
Gli oneri per l'attuazione dei piani di sistemazione previsti dall', lettera a), saranno posti a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge per la quota relativa alle spese per gli studi e per la formulazione dei piani. Le agevolazioni fiscali previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per i piani di ricomposizione fondiaria sono estese alle permute acquisti e vendite effettuati dai singoli proprietari allo scopo di attuare il riassetto fondiario. Tali agevolazioni vengono concesse sulla base di apposite certificazioni, all'uopo rilasciate dall'ispettorato compartimentale agrario e, per i territori montani e i comprensori di bonifica montana dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.
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