Art. 17
LEGGE 11 giugno 1962, n. 588
In vigore dal 18 lug 1962
Gli oneri per l'attuazione dei piani di sistemazione previsti dall', lettera a), saranno posti a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge per la quota relativa alle spese per gli studi e per la formulazione dei piani.
Le agevolazioni fiscali previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per i piani di ricomposizione fondiaria sono estese alle permute acquisti e vendite effettuati dai singoli proprietari allo scopo di attuare il riassetto fondiario.
Tali agevolazioni vengono concesse sulla base di apposite certificazioni, all'uopo rilasciate dall'ispettorato compartimentale agrario e, per i territori montani e i comprensori di bonifica montana dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.
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