Art. 13
LEGGE 11 giugno 1962, n. 588
In vigore dal 18 lug 1962
Per la realizzazione di opere ammesse a contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la assunzione degli oneri a cui gli enti locali debbono far fronte.
Per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, ivi comprese le palestre e le attrezzature sportive scolastiche ammesse a contributo statale ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, è autorizzata l'assunzione degli oneri a cui gli enti temuti per legge debbono far fronte.
Possono essere assunti altresì gli oneri a cui gli enti locali debbono far fronte per la realizzazione di opere di loro competenza che non siano ammesse a contributo.
Per quanto riguarda le modalità di assunzione degli oneri di cui ai commi precedenti e la concessione del mutui occorrenti da parte della. Cassa depositi e prestiti, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all' della legge 29 luglio 1957, n. 634.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-06-11;588#art-13