Art. 10 · LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

Art. 10

LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

In vigore dal 18 lug 1962
Gli interventi di cui al presente titolo sono eseguiti dalla Regione nel quadro degli obiettivi e in conformità delle direttive stabilite dal piano e dai programmi, e sono posti a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge.
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