Art. 1 · LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

Art. 1

LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

In vigore dal 18 lug 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell' dello Statuto speciale emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con il concorso della Regione autonoma della Sardegna, dispone un piano organico straordinario ed aggiuntivo di interventi e assicura il coordinamento in relazione ad esso di tutti gli interventi previsti dalle leggi statali al fine di perseguire l'obiettivo dello sviluppo economico e del progresso sociale dell'isola. Il piano viene formulato per "zone territoriali omogenee", individuate in base alle strutture economiche prevalenti, alle possibilità di sviluppo e alle condizioni sociali. Finalità del piano deve essere il raggiungimento di determinati obiettivi di trasformazione e miglioramento delle strutture economiche e sociali delle zone omogenee, tali da conseguire la massima occupazione stabile e più rapidi ed equilibrati incrementi del reddito.
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