Art. 9
LEGGE 11 giugno 1962, n. 546
In vigore dal 1 lug 1962
Il primo comma dell'articolo 125 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:
"Per le copie di cui all'articolo 111, nonchè per le copie delle comunicazioni di cui all'articolo 136 del Codice di procedura civile, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di lire 20 per ogni pagina",
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