Art. 6 · LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

Art. 6

LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

In vigore dal 1 lug 1962
L'ultimo comma dell'articolo 120 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dai seguenti commi: "Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unici, sono eseguite da magistrati ispettori, che vi procedono da soli o con l'assistenza, autorizzata dall'ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario, al quale compete, nei casi previsti dalla legge, l'indennità di missione determinata ai sensi dell', ultimo comma. Alle stesse ispezioni negli uffici di pretura possono procedere da soli anche i cancellieri ispettori". È abrogata la legge 24 dicembre 1959, n. 1181.
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