Art. 5 · LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

Art. 5

LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

In vigore dal 1 lug 1962
Il primo comma dell'articolo 116 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente: "L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto ministeriale: 1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile ed amministrativa; 2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale; 3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale; 4) registro cronologico per i protesti cambiari; 5) registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale; 6) registro per i depositi di somme".
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