Art. 4 · LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

Art. 4

LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

In vigore dal 1 lug 1962
L'articolo 104 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e sostituito dal seguente: Art. 104. - "L'ufficiale giudiziario non può ricevere richieste di atti fuori dell'ufficio. Le richieste debbono essere fatte dalla parte, personalmente o a mezzo di procuratore, all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, al dirigente o all'ufficiale giudiziario preposto al competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio. L'ufficiale giudiziario è autorizzato a ricevere le richieste regolarmente pervenutegli a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, qualora le medesime provengano da un ufficio postale di un Comune o mandamento diverso da quello in cui egli risiede. Il Presidente della Corte, su proposta del capo dello Ufficio, disciplina con decreto all'inizio di ogni anno l'orario di accettazione delle richieste in relazione alle esigenze di servizio. La richiesta pervenuta per posta fuori dell'orario di ufficio sarà considerata a tutti gli effetti come se fosse pervenuta entro il successivo orario utile. L'ufficiale giudiziario provvede a iscrivere la richiesta di cui al precedente comma nell'apposito cronologico e nel registro di cui al n. 5 dell'articolo 116 e il deposito nel registro di cui al n. 6 dello stesso articolo. L'aiutante ufficiale giudiziario può ricevere le richieste soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario".
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