Art. 33 · LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

Art. 33

LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

In vigore dal 1 lug 1962
Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono partecipare ai concorsi per aiutante ufficiale giudiziario, tutti coloro i quali, prestando servizio al 31 dicembre 1961 ed essendo in possesso degli altri requisiti richiesti dal decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e non avendo superato il 45° anno di età, prestino servizio presso gli uffici degli ufficiali giudiziari. Vi possono anche partecipare, fino al suddetto limite di età di anni 45 e col possesso dei titoli prescritti, i messi di conciliazione che esercitino o abbiano esercitato le funzioni di ufficiale giudiziario o di aiutante ufficiale giudiziario. In favore di tutti i suddetti concorrenti la votazione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 160 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è aumentata di un voto per ogni anno di servizio con un massimo di cinque voti. Agli effetti del computo l'anno iniziato si considera per intero. L'aumento del punteggio è deliberato dalla Commissione a favore di ciascun candidato che risulti avervi diritto subito dopo l'attribuzione del voto per la prova orale.
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