Art. 3 · LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

Art. 3

LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

In vigore dal 1 lug 1962
L'articolo 102 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente: Art. 102. - "Qualora in un ufficio giudiziario sia disposta riduzione dei posti assegnati in organico, sono trasferiti ad altra sede l'ufficiale o gli ufficiali giudiziari assegnati alla sede per ultimi".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-06-11;546#art-3