Art. 3
LEGGE 11 giugno 1962, n. 546
In vigore dal 1 lug 1962
L'articolo 102 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:
Art. 102. - "Qualora in un ufficio giudiziario sia disposta riduzione dei posti assegnati in organico, sono trasferiti ad altra sede l'ufficiale o gli ufficiali giudiziari assegnati alla sede per ultimi".
Storico versioni
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