Art. 29
LEGGE 11 giugno 1962, n. 546
In vigore dal 1 lug 1962
Il primo comma dell'articolo 168 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:
"Gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, nonchè la parte di percentuale sui crediti recuperati dall'Erario loro spettante, al netto delle spese di ufficio dovute nella misura del dieci per cento e detratte ai sensi dell'articolo 147".
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