Art. 27 · LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

Art. 27

LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

In vigore dal 1 lug 1962
Il primo comma dell'articolo 161 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari è di 1.600. La pianta organica per ogni ufficio e stabilita con decreto motivato del Ministro".
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