Art. 26 · LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

Art. 26

LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

In vigore dal 1 lug 1962
Il primo comma dell'articolo 158 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente: "Quando l'ufficiale giudiziario presti contemporaneo servizio in più uffici, per stabilire l'ammontare della tassa dovuta all'Erario ai sensi dell'articolo 155, si calcolano cumulativamente tutti i diritti percepiti in ciascun ufficio".
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