Art. 25 · LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

Art. 25

LEGGE 11 giugno 1962, n. 546

In vigore dal 1 lug 1962
Il secondo comma dell'articolo 156 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, è sostituito dal seguente: "L'Ufficio del registro dopo gli opportuni accertamenti sulla esattezza delle annotazioni fatte e sulla regolarità dei versamenti eseguiti nell'anno, liquida la somma spettante all'erario in base agli articoli precedenti".
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