Art. 2
LEGGE 11 giugno 1962, n. 546
In vigore dal 1 lug 1962
Il primo comma dell'articolo 101 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:
"Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari è di 1.550; essi sono addetti all'ufficio unico costituito nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale ovvero, nelle altre sedi, alla Pretura".
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